Art. 9.
  1.  Alle  aziende  agricole  assuntrici di manodopera, nonche' alle
aziende  coltivatrici  dirette,  mezzadrili  e   coloniche   di   cui
all'articolo  1,  aventi diritto, nel periodo 1981-90, per almeno tre
annate agrarie anche non consecutive, congiuntamente o disgiuntamente
alle  provvidenze  di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e
c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni  (a),  e' concesso l'esonero nella misura del 50 per
cento dal pagamento dei  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
dovuti per gli anni 1990 e 1991.
             (a)  Per  il  testo  dell'intero  art.  1 della legge n.
          590/1981 si veda la nota (a) all'art. 2.