Art. 9. 1. Alle aziende agricole assuntrici di manodopera, nonche' alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-90, per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni (a), e' concesso l'esonero nella misura del 50 per cento dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli anni 1990 e 1991. (a) Per il testo dell'intero art. 1 della legge n. 590/1981 si veda la nota (a) all'art. 2.