Art. 3.
  Il  diploma,  con  medaglia,  di  cui  al precedente art. 1, potra'
essere concesso altresi' ad enti, corpi ed organismi pubblici, ovvero
associazioni di volontariato che abbiano operato analogamente e sara'
rilasciato dal Dipartimento della protezione  civile  sulla  base  di
atti  ufficiali  in possesso, ovvero, su segnalazione delle autorita'
competenti.