Art. 4.
  Il  Dipartimento  della  protezione civile provvede alla nomina dei
collaudatori il cui onere e' a carico dell'ente appaltante.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 dicembre 1989
                                                 Il Ministro: GASPARI