Art. 2.
  1.  L'importo  dei mutui richiesti in via di anticipazione non puo'
superare il venti per cento del disavanzo presunto per ciascuno degli
anni  1987  e 1988, quale dichiarato nella domanda di mutuo di cui al
successivo comma 2.
  2. Per l'assunzione a carico del bilancio dello Stato delle rate di
ammortamento relative ai mutui di cui al comma 1,  le  regioni  e  le
province   di   Trento  e  di  Bolzano  trasmettono,  mediante  plico
raccomandato  con  avviso  di  ricevimento,  alla  Cassa  depositi  e
prestiti  e al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato
- Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato,
la  domanda  di mutuo a firma del presidente della giunta regionale o
provinciale conforme al modello allegato al presente decreto.
  3. La concessione del mutuo deve essere preventivamente autorizzata
dal Ministro del  tesoro.  La  predetta  autorizzazione  deve  essere
inviata per conoscenza alla regione o provincia autonoma interessata.