Art. 2. 1. L'importo dei mutui richiesti in via di anticipazione non puo' superare il venti per cento del disavanzo presunto per ciascuno degli anni 1987 e 1988, quale dichiarato nella domanda di mutuo di cui al successivo comma 2. 2. Per l'assunzione a carico del bilancio dello Stato delle rate di ammortamento relative ai mutui di cui al comma 1, le regioni e le province di Trento e di Bolzano trasmettono, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla Cassa depositi e prestiti e al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato, la domanda di mutuo a firma del presidente della giunta regionale o provinciale conforme al modello allegato al presente decreto. 3. La concessione del mutuo deve essere preventivamente autorizzata dal Ministro del tesoro. La predetta autorizzazione deve essere inviata per conoscenza alla regione o provincia autonoma interessata.