Art. 3. 1. Sulla base della domanda di mutuo di cui al comma 2 del precedente art. 2 e della relativa autorizzazione di cui al comma 3 dello stesso art. 2, la Cassa depositi e prestiti comunica all'ente mutuatario l'adesione di massima alla concessione del mutuo. 2. Successivamente, le regioni e le province autonome interessate trasmettono alla Cassa depositi e prestiti copia autenticata della deliberazione della giunta regionale o provinciale di assunzione del mutuo di cui al precedente comma 1, per consentire al direttore generale della Cassa depositi e prestiti, che assume i poteri del consiglio di amministrazione, di provvedere alla concessione formale del mutuo dandone notizia al consiglio stesso nella prima adunanza utile.