Art. 3.
  1.  Sulla  base  della  domanda  di  mutuo  di  cui  al comma 2 del
precedente art. 2 e della relativa autorizzazione di cui al  comma  3
dello  stesso  art. 2, la Cassa depositi e prestiti comunica all'ente
mutuatario l'adesione di massima alla concessione del mutuo.
  2.  Successivamente,  le regioni e le province autonome interessate
trasmettono alla Cassa depositi e prestiti  copia  autenticata  della
deliberazione  della giunta regionale o provinciale di assunzione del
mutuo di cui al precedente  comma  1,  per  consentire  al  direttore
generale  della  Cassa  depositi  e prestiti, che assume i poteri del
consiglio di amministrazione, di provvedere alla concessione  formale
del  mutuo  dandone  notizia al consiglio stesso nella prima adunanza
utile.