Art. 4.
  1.  La  somministrazione  dei mutui da parte della Cassa depositi e
prestiti avviene mediante accreditamento  dei  relativi  importi  sul
conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione e provincia
autonoma intrattiene con  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato.  Con
apposito  provvedimento,  da  inviarsi  alla  Direzione  generale del
Tesoro, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
determinano  le  eventuali  quote  da  trattenere  in  relazione alle
funzioni proprie e ripartiscono fra le  unita'  sanitarie  locali  le
restanti disponibilita'.
  2. Le quote assegnate a ciascuna unita' sanitaria locale sulla base
del provvedimento di riparto di cui al comma 1  vengono  alle  stesse
trasferite con le modalita' e le procedure previste dagli articoli 3,
4, 5 e 6 secondo e terzo comma, 7 e  9  del  decreto  ministeriale  5
maggio 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 18 maggio
1981), concernente "determinazione delle modalita'  di  funzionamento
del  conto  corrente  e  delle  contabilita'  speciali intestate alle
unita' sanitarie locali". A tali fini, "il provvedimento regionale  o
provinciale"  e la "quota trimestrale", indicati all'art. 3, comma 1,
del decreto ministeriale 5 maggio 1981, devono intendersi sostituiti,
rispettivamente,  dal provvedimento previsto dal comma 1 del presente
articolo e dalla quota assegnata a ciascuna unita'  sanitaria  locale
ai sensi del presente comma.