Art. 4. 1. La somministrazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti avviene mediante accreditamento dei relativi importi sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato. Con apposito provvedimento, da inviarsi alla Direzione generale del Tesoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano determinano le eventuali quote da trattenere in relazione alle funzioni proprie e ripartiscono fra le unita' sanitarie locali le restanti disponibilita'. 2. Le quote assegnate a ciascuna unita' sanitaria locale sulla base del provvedimento di riparto di cui al comma 1 vengono alle stesse trasferite con le modalita' e le procedure previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 secondo e terzo comma, 7 e 9 del decreto ministeriale 5 maggio 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 18 maggio 1981), concernente "determinazione delle modalita' di funzionamento del conto corrente e delle contabilita' speciali intestate alle unita' sanitarie locali". A tali fini, "il provvedimento regionale o provinciale" e la "quota trimestrale", indicati all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 5 maggio 1981, devono intendersi sostituiti, rispettivamente, dal provvedimento previsto dal comma 1 del presente articolo e dalla quota assegnata a ciascuna unita' sanitaria locale ai sensi del presente comma.