Art. 2.
  1.  Nelle  zone  individuate dalla planimetria di cui all'art. 1 si
applicano,   fino   alla   definizione   della   forma  giuridica  di
identificazione  della  tipologia  di  area  protetta  da istituire e
comunque  per  un  periodo  di  non  oltre  tre  anni,  le  misure di
salvaguardia di cui all'allegato 2.