(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 2
  All'interno dell'area individuata come zona di importanza
naturalistica nazionale ed internazionale sono interdetti i seguenti
interventi:
   l'apertura e la coltivazione di cave;
   la  circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilita'
esistente e  futura  fatta  eccezione  per  i  mezzi  necessari  alle
attivita' produttive consentite;
   l'esercizio   della   caccia  e  dell'uccellagione  praticate  con
qualsiasi mezzo, nonche' ogni forma di disturbo della fauna selvatica
ivi  compreso  l'addestramento  dei  cani  nonche'  la  raccolta e la
distruzione di uova e nidi;
   il  danneggiamento,  il taglio e la raccolta delle specie vegetali
spontanee con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a
filari  di  alberi,  a  siepi  o  formazioni vegetazionali arboree ed
arbustive residue con l'esclusione delle specie eduli;
   l'esercizio della pesca;
   la  modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi
destinati alla  tutela  della  pubblica  incolumita',  alla  corretta
conduzione  dei  fondi  agricoli  ed il ripristino e ricostruzione di
ambienti umidi.
  E' altresi' vietato:
   manomettere  ed  alterare o dannegiare in qualsiasi modo i biotopi
naturali e seminaturali;
   effettuare qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti
salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria  e  di
ristrutturazione  finalizzata  al  riuso  dei manufatti esistenti per
attivita' compatibili con l'aspetto e la vocazione dei luoghi;
   accendere fuochi;
   installare i campeggi;
   introdurre cani;
   apporre segnaletica pubblicitaria;
   introdurre  nell'area  specie vegetali non appartenenti alla flora
spontanea o alla flora  inserita  come  componente  paesaggistica  in
tempi remoti e divenuta caratteristica per il paesaggio;
   aprire nuove piste di penetrazione;
   praticare il pascolo all'interno delle aree boschive.