ALLEGATO 2 All'interno dell'area individuata come zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale sono interdetti i seguenti interventi: l'apertura e la coltivazione di cave; la circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilita' esistente e futura fatta eccezione per i mezzi necessari alle attivita' produttive consentite; l'esercizio della caccia e dell'uccellagione praticate con qualsiasi mezzo, nonche' ogni forma di disturbo della fauna selvatica ivi compreso l'addestramento dei cani nonche' la raccolta e la distruzione di uova e nidi; il danneggiamento, il taglio e la raccolta delle specie vegetali spontanee con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a filari di alberi, a siepi o formazioni vegetazionali arboree ed arbustive residue con l'esclusione delle specie eduli; l'esercizio della pesca; la modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi destinati alla tutela della pubblica incolumita', alla corretta conduzione dei fondi agricoli ed il ripristino e ricostruzione di ambienti umidi. E' altresi' vietato: manomettere ed alterare o dannegiare in qualsiasi modo i biotopi naturali e seminaturali; effettuare qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione finalizzata al riuso dei manufatti esistenti per attivita' compatibili con l'aspetto e la vocazione dei luoghi; accendere fuochi; installare i campeggi; introdurre cani; apporre segnaletica pubblicitaria; introdurre nell'area specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea o alla flora inserita come componente paesaggistica in tempi remoti e divenuta caratteristica per il paesaggio; aprire nuove piste di penetrazione; praticare il pascolo all'interno delle aree boschive.