ALLEGATO 2 All'interno dell'area individuate come zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale sono interdetti i seguenti interventi: l'apertura e la coltivazione di cave; la circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilita' esistente e futura fatta eccezione per i mezzi necessari alla conduzione agricola dei terreni; l'esercizio della caccia e dell'uccellagione praticate con qualsiasi mezzo, nonche' ogni forma di disturbo della fauna selvatica ivi compreso l'addestramento dei cani nonche' la raccolta e la distruzione di uova e nidi; il danneggiamento, il taglio e la raccolta delle specie vegetali spontanee con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a filari di alberi, a siepi o formazioni vegetazionali arboree ed arbustive residue con l'esclusione delle specie eduli; l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere; l'esercizio della pesca; la modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi finalizzati alla tutela della pubblica incolumita', alla corretta conduzione dei fondi agricoli e alla ricostruzione di ambienti umidi. E' altresi' vietato: manomettere ed alterare o dannegiare in qualsiasi modo i biotopi naturali e seminaturali, aprire nuove piste di penetrazione, con l'esclusione di interventi finalizzati al restauro ambientale alla gestione economica dei fondi, alla fruizione controllate delle aree, al recupero del patrimonio storico-archeologico esistente; effettuare qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione finalizzata al riuso dei manufatti esistenti per attivita' compatibili con l'aspetto e la vocazione dei luoghi; accendere fuochi; installare i campeggi; introdurre cani; apporre segnaletica pubblicitaria; introdurre nelle aree non agricole, specie vegetali, non appartenenti alla flora spontanea o alla flora inserita come componente paesaggistica in tempi remoti e divenuta caratteristica per il paesaggio; manomettere la copertura arborea o arbustiva presente ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi ed i danni alla pubblica incolumita'; praticare il pascolo all'interno delle aree boschive. esportare campioni di rocce, minerali e fossili, fatti salvi i prelievi da attivare per scopi scientifici autorizzati; eseguire qualsiasi taglio di pinate d'alto fusto nei boschi d'alto fusto. E' consentita l'utilizzazione dei boschi cedui nei limiti che verranno stabiliti dalla competente autorita' forestale: