(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 2
  All'interno   dell'area   individuate   come   zone  di  importanza
naturalistica nazionale ed internazionale sono interdetti i  seguenti
interventi:
   l'apertura e la coltivazione di cave;
   la  circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilita'
esistente e  futura  fatta  eccezione  per  i  mezzi  necessari  alla
conduzione agricola dei terreni;
   l'esercizio   della   caccia  e  dell'uccellagione  praticate  con
qualsiasi mezzo, nonche' ogni forma di disturbo della fauna selvatica
ivi  compreso  l'addestramento  dei  cani  nonche'  la  raccolta e la
distruzione di uova e nidi;
   il  danneggiamento,  il taglio e la raccolta delle specie vegetali
spontanee con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a
filari  di  alberi,  a  siepi  o  formazioni vegetazionali arboree ed
arbustive residue con l'esclusione delle specie eduli;
   l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere;
   l'esercizio della pesca;
   la  modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi
finalizzati alla tutela della  pubblica  incolumita',  alla  corretta
conduzione dei fondi agricoli e alla ricostruzione di ambienti umidi.
  E' altresi' vietato:
   manomettere  ed  alterare o dannegiare in qualsiasi modo i biotopi
naturali e seminaturali, aprire  nuove  piste  di  penetrazione,  con
l'esclusione  di  interventi  finalizzati al restauro ambientale alla
gestione economica dei fondi, alla fruizione controllate delle  aree,
al recupero del patrimonio storico-archeologico esistente;
   effettuare qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti
salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria  e  di
ristrutturazione  finalizzata  al  riuso  dei manufatti esistenti per
attivita' compatibili con l'aspetto e la vocazione dei luoghi;
   accendere fuochi;
   installare i campeggi;
   introdurre cani;
   apporre segnaletica pubblicitaria;
   introdurre   nelle   aree   non  agricole,  specie  vegetali,  non
appartenenti  alla  flora  spontanea  o  alla  flora  inserita   come
componente  paesaggistica  in  tempi remoti e divenuta caratteristica
per il paesaggio;
   manomettere la copertura arborea o arbustiva presente ad eccezione
degli interventi necessari a prevenire gli incendi ed  i  danni  alla
pubblica incolumita';
   praticare il pascolo all'interno delle aree boschive.
   esportare  campioni  di  rocce,  minerali e fossili, fatti salvi i
prelievi da attivare per scopi scientifici autorizzati;
   eseguire qualsiasi taglio di pinate d'alto fusto nei boschi d'alto
fusto.
  E'  consentita  l'utilizzazione  dei  boschi  cedui  nei limiti che
verranno stabiliti dalla competente autorita' forestale: