Art. 3. 1. Sono fatte salve le normative autorizzative e naturalistico-ambientali nonche' le procedure urbanistiche di salvaguardia del territorio destinato a parco, gia' previste dalle regioni Umbria e Marche. 2. In attesa dell'approvazione del piano del parco sono, comunque, fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, le disposizioni sulle infrastrutture e servizi esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate e sulla conduzione dei boschi, fermo restando quanto previsto all'articolo successivo. 3. L'intera area del parco e' sottoposta alla disciplina di tutela paesistica prevista dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientali.