Art. 3.
  1.    Sono    fatte    salve    le    normative   autorizzative   e
naturalistico-ambientali   nonche'   le   procedure  urbanistiche  di
salvaguardia  del  territorio  destinato a parco, gia' previste dalle
regioni Umbria e Marche.
  2.  In attesa dell'approvazione del piano del parco sono, comunque,
fatte  salve  le  previsioni  contenute  negli  strumenti urbanistici
vigenti, le disposizioni sulle infrastrutture e servizi esistenti, le
norme  sulla  ricostruzione delle zone terremotate e sulla conduzione
dei boschi, fermo restando quanto previsto all'articolo successivo.
  3.  L'intera area del parco e' sottoposta alla disciplina di tutela
paesistica   prevista   dalla   legge  8  agosto  1985,  n.  431,  di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312,  recante  disposizioni  urgenti  per  la  tutela  delle  zone di
particolare interesse ambientali.