Art. 4. 1. Nelle aree che rientrano nella perimetrazione provvisoria del parco, cosi' come prevista dall'art. 1, fino all'approvazione del piano del parco, sono sottoposte ad autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata e sentito il parere obbligatorio della commissione prevista al successivo comma le eventuali varianti agli strumenti urbanistici generali, ai progetti generali di valorizzazione e recupero ambientale del parco e comunque i seguenti interventi di rilevante trasformazione esclusi quelli in corso d'opera o avviati che non rientrino nella zona 1: le opere di mobilita': nuovi tracciati stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti (tranne le opere di manutenzione o di ampliamento/adeguamenti delle sedi), ferrovie, filovie, impianti a fune e aviosuperfici; le opere fluviali; le opere tecnologiche: eletrodotti, gasdotti, captazioni o adduzioni idriche, acquedotti, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili; le opere di trasformazione e bonifica agraria; i piani forestali, nonche' l'apertura di nuove piste forestali; l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani; la realizzazione di nuovi bacini idrici e centraline idroelettriche; 2. La commisione e' presieduta del Ministro dell'ambiente o da un suo delegato ed e' composta da: due rappresentanti del Ministero dell'ambiente; un rappresentante del Ministero per i beni culturali ed ambientali; un rappresentante delle associazioni ambientaliste; un rappresentante della regione Marche; un rappresentante della regione Umbria; due rappresentanti degli enti locali, individuati in base alle competenze territoriali e di materia. 3. La commissione resta in carica fino all'insediamento dell'organo di gestione. 4. Fino all'approvazione del piano del parco sono comunque vietati su tutto il territorio come perimetrato all'art.1: l'attivita' venatoria, escluso l'abbattimento selettivo delle specie in sovrannumero rispetto alla loro densita' agricolo-forestale, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia; la pesca nelle aree delimitate come zona 1; il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passagio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attivita' agro-silvo-pastorale; l'apertura di nuove cave; l'apposizione, nella zona 1, ad esclusione dei centri abitati, di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale e di quella turistica di cui alla circolare del Ministro dei lavori pubblici n. 400 del 9 febbraio 1979; la costruzione di recinzioni su zona agricola salvo quelle accessorie per le attivita' agro-silvo-pastorali e per la sicurezza degli impianti tecnologici.