Art. 4.
  1.  Nelle  aree  che rientrano nella perimetrazione provvisoria del
parco,  cosi'  come  prevista  dall'art. 1, fino all'approvazione del
piano  del  parco,  sono  sottoposte  ad  autorizzazione concessa dal
Ministero  dell'ambiente,  d'intesa  con  la  regione  interessata  e
sentito   il   parere  obbligatorio  della  commissione  prevista  al
successivo  comma  le  eventuali  varianti agli strumenti urbanistici
generali,   ai   progetti   generali  di  valorizzazione  e  recupero
ambientale  del  parco  e comunque i seguenti interventi di rilevante
trasformazione  esclusi  quelli  in  corso  d'opera o avviati che non
rientrino nella zona 1:
   le  opere  di  mobilita':  nuovi  tracciati  stradali  o rilevanti
modifiche  di  quelli esistenti (tranne le opere di manutenzione o di
ampliamento/adeguamenti  delle  sedi),  ferrovie, filovie, impianti a
fune e aviosuperfici;
   le opere fluviali;
   le   opere   tecnologiche:  eletrodotti,  gasdotti,  captazioni  o
adduzioni   idriche,   acquedotti,   depuratori,  serbatoi,  antenne,
ripetitori e simili;
   le opere di trasformazione e bonifica agraria;
   i piani forestali, nonche' l'apertura di nuove piste forestali;
   l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;
   la   realizzazione   di   nuovi   bacini   idrici   e   centraline
idroelettriche;
  2. La commisione e' presieduta del Ministro dell'ambiente o da un
suo delegato ed e' composta da:
   due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;
   un   rappresentante   del   Ministero  per  i  beni  culturali  ed
ambientali;
   un rappresentante delle associazioni ambientaliste;
   un rappresentante della regione Marche;
   un rappresentante della regione Umbria;
   due  rappresentanti  degli  enti  locali, individuati in base alle
competenze territoriali e di materia.
  3. La commissione resta in carica fino all'insediamento dell'organo
di gestione.
  4.  Fino all'approvazione del piano del parco sono comunque vietati
su tutto il territorio come perimetrato all'art.1:
   l'attivita'  venatoria,  escluso  l'abbattimento  selettivo  delle
specie     in    sovrannumero    rispetto    alla    loro    densita'
agricolo-forestale,  secondo  le  disposizioni  di  legge  vigenti in
materia;
   la pesca nelle aree delimitate come zona 1;
   il  transito  dei  mezzi  motorizzati  fuori dalle strade statali,
provinciali,  comunali,  vicinali  gravate  dai  servizi  di pubblico
passagio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio
e per quelli occorrenti all'attivita' agro-silvo-pastorale;
   l'apertura di nuove cave;
   l'apposizione,  nella zona 1, ad esclusione dei centri abitati, di
cartelli  e  manufatti  pubblicitari di qualunque natura e scopo, con
esclusione  della  segnaletica  stradale e di quella turistica di cui
alla circolare del Ministro dei lavori pubblici n. 400 del 9 febbraio
1979;
   la  costruzione  di  recinzioni  su  zona  agricola  salvo  quelle
accessorie  per  le attivita' agro-silvo-pastorali e per la sicurezza
degli impianti tecnologici.