Art. 5.
  1. Fino all'isediamento dell'organo di gestione del parco nazionale
dei  Monti  Sibillini - come provvisoriamente perimetrato all'art.1 -
la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle misure provvisorie di
salvaguardia  previste dal presente decreto sono affidati ai comuni e
alle   provincie   nel  cui  territorio  sono  comprese  porzioni  di
territorio del parco.
  2.  Il  Ministero  dell'ambiente,  in collaborazione con le regioni
Umbria  e  Marche,  vigilera'  affinche'  i  comuni  predispongano ed
attivino   le   necessarie   iniziative   conseguenti;  il  Ministero
dell'ambiente,  d'intesa  con le regioni interessate, si avvarra' del
Corpo   forestale   dello   Stato   per   la  tutela  del  patrimonio
naturalistico  ai  sensi  dell'art.  8, comma 4, della legge 8 luglio
1986, n. 349.