Art. 5. 1. Fino all'isediamento dell'organo di gestione del parco nazionale dei Monti Sibillini - come provvisoriamente perimetrato all'art.1 - la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle misure provvisorie di salvaguardia previste dal presente decreto sono affidati ai comuni e alle provincie nel cui territorio sono comprese porzioni di territorio del parco. 2. Il Ministero dell'ambiente, in collaborazione con le regioni Umbria e Marche, vigilera' affinche' i comuni predispongano ed attivino le necessarie iniziative conseguenti; il Ministero dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, si avvarra' del Corpo forestale dello Stato per la tutela del patrimonio naturalistico ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349.