Art. 11.
  Nel  caso  in  cui  l'ECU  non sia piu' usato nel Sistema monetario
europeo, l'equivalente  dell'ECU  in  lire,  per  i  certificati  non
recanti  la  stampigliatura  "pagabile all'estero", sara' determinato
come segue:
   le componenti dell'ECU (le "Componenti") saranno gli importi delle
valute  che  erano  componenti   dell'ECU   nell'ultima   definizione
disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;
   la  Banca  d'Italia  calcolera'  il valore equivalente dell'ECU in
lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;
   il  tasso  di  conversione  in lire per ciascuna valuta componente
sara' pari alla media delle quotazioni di chiusura di  questa  valuta
alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano
dei cambi due giorni lavorativi prima della data  di  scadenza  delle
cedole e del capitale da rimborsare;
   nel  caso  in  cui non sia disponibile la suddetta media per una o
piu' valute componenti a causa della chiusura in Italia  dei  mercati
valutari  o  per  qualsiasi  altra  ragione,  sara' utilizzato per il
calcolo dell'equivalente dell'ECU  in  lire  la  piu'  recente  media
disponibile per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei
cambi.