Art. 13.
  In  relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 11 e 12, nel
caso in cui l'unita' ufficiale di qualsiasi valuta  componente  l'ECU
venga  alterata  per combinazione o divisione, il numero delle unita'
di quella valuta, come componente, sara' diviso o moltiplicato  nella
stessa proporzione.
  Nel caso in cui due o piu' valute componenti vengano consolidate in
una singola valuta,  gli  importi  di  tali  valute  come  componenti
saranno  sostituiti  da un importo in tale singola valuta uguale alla
somma degli importi delle valute componenti consolidate  espressa  in
tale  singola  valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa
in due o piu' valute, l'importo  di  quella  valuta  come  componente
sara'  sostituito  dagli  importi di tali due o piu' valute, ciascuna
delle  quali  sara'  uguale  all'importo  della   precedente   valuta
componente  diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta
e' stata suddivisa.