Art. 16.
  Il  pagamento  delle  cedole e il rimborso dei certificati verranno
effettuati  dalla  Banca  d'Italia  e  dalle   aziende   di   credito
eventualmente incaricate dalla Banca d'Italia stessa.
  La  Banca  d'Italia  e'  autorizzata  a  stipulare  con  una  banca
l'accordo per il servizio  finanziario  dei  certificati  recanti  la
stampigliatura  "pagabile all'estero". Tale accordo prevedera' che la
suddetta  banca  possa  incaricare,  con  il  consenso  della   Banca
d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso.
  I  rapporti  tra  la  Banca  d'Italia  e  il  Tesoro conseguenti il
servizio finanziario del  prestito,  saranno  regolati  con  separato
decreto ministeriale.
  La  consegna  dei certificati sara' effettuata a cura del magazzino
Tesoro del Provveditorato generale dello Stato  alla  Banca  d'Italia
per  la  successiva  consegna alle banche incaricate del collocamento
del prestito.
  Tutti   gli   atti   comunque   riguardanti   il  collocamento  dei
certificati,  compresi  i  conti  e  la  corrispondenza  della  Banca
d'Italia,  sono  esenti  dalle  tasse  di  registro,  di bollo, sulle
concessioni governative e postali.