Art. 16. Il pagamento delle cedole e il rimborso dei certificati verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate dalla Banca d'Italia stessa. La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare con una banca l'accordo per il servizio finanziario dei certificati recanti la stampigliatura "pagabile all'estero". Tale accordo prevedera' che la suddetta banca possa incaricare, con il consenso della Banca d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso. I rapporti tra la Banca d'Italia e il Tesoro conseguenti il servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale. La consegna dei certificati sara' effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato alla Banca d'Italia per la successiva consegna alle banche incaricate del collocamento del prestito. Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.