Art. 2.
  Salvo  quanto  disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente
decreto, il valore dell'ECU e' uguale al valore dell'unita' monetaria
europea  attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore
e' determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri
della Comunita' europea fissati come appresso.
  In  conformita' al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978,
e successive modificazioni, l'Unita' monetaria europea e' attualmente
definita quale somma delle seguenti componenti:
    0,6242 marco tedesco
    1,332 franco francese
    0,08784 lira sterlina
  151,8 lire italiane
    0,2198 fiorino olandese
    3,301 franchi belgi
    6,885 pesetas spagnole
    0,130 franco lussemburghese
    0,1976 corona danese
    0,008552 sterlina irlandese
    1,440 dracma greca
    1,393 escudo portoghese
  Tale base puo' essere modificata dalla Comunita' europea, anche con
riguardo  alle  valute  componenti,  nel  qual  caso  il  sistema  di
determinazione dell'ECU sara' modificato in conformita'.