Art. 20.
  I  segni  caratteristici  dei  certificati  saranno  stabiliti  con
successivo decreto ministeriale. I certificati  saranno  stampati  in
lingua italiana ed inglese; il testo ufficiale sara' quello in lingua
italiana.
  Sulla parte inferiore dei certificati saranno riportati i termini e
le condizioni del prestito in conformita' agli articoli 1, 2,  3,  4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del presente decreto.