Art. 21. Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1991 al 1995, nonche' quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 18 gennaio 1990 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 gennaio 1990 Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 349