Art. 21.
  Gli  oneri  per interessi relativi agli anni finanziari dal 1991 al
1995, nonche' quello per il rimborso del capitale  relativo  all'anno
finanziario  1995,  faranno  carico ad appositi capitoli che verranno
istituiti nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  del
tesoro per gli anni medesimi.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 18 gennaio 1990
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 gennaio 1990
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 349