Art. 7. Il prezzo di emissione dei certificati e' stabilito, in ECU, nella misura del cento per cento del valore nominale dei certificati. Il versamento degli importi sottoscritti in lire italiane dovra' essere effettuato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, di due giorni lavorativi prima dell'inizio della sottoscrizione del prestito. Le "banche abilitate" consorziate sono altresi' facoltizzate a regolare direttamente in ECU i titoli sottoscritti dagli operatori non residenti.