Art. 7.
  Il  prezzo di emissione dei certificati e' stabilito, in ECU, nella
misura del cento per cento del valore nominale dei certificati.
  Il  versamento  degli  importi sottoscritti in lire italiane dovra'
essere effettuato sulla base della media delle quotazioni di chiusura
lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio
italiano dei cambi, di due giorni lavorativi prima dell'inizio  della
sottoscrizione del prestito.
  Le  "banche  abilitate"  consorziate  sono  altresi' facoltizzate a
regolare direttamente in ECU i titoli  sottoscritti  dagli  operatori
non residenti.