Art. 9.
  Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno
effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso
legale in Italia all'atto del pagamento, od in lire italiane.
  Gli  interessi  da  pagare  ed  il  capitale  da rimborsare in lire
italiane su detti certificati saranno determinati in misura  pari  al
valore  nominale  in ECU convertito in lire italiane sulla base della
media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma
e  di  Milano,  rilevate  dall'Ufficio  italiano dei cambi due giorni
lavorativi prima del 24 gennaio di ciascun anno dal 1991 al 1995.
  Ove  necessario,  gli  importi da corrispondere saranno arrotondati
alle cinque lire piu' vicine per eccesso o per difetto, a seconda che
si  tratti  di  frazioni  superiori  o  non  superiori  a 2 lire e 50
centesimi.
  Per  i certificati recanti la stampigliatura "pagabile all'estero",
nonche' - nelle more dell'allestimento dei titoli stessi - per i  CTE
riconosciuti  nei  depositi  di  cui al precedente art. 3, i suddetti
pagamenti verranno effettuati in ECU mediante  accreditamento  ovvero
trasferimento  ad  un conto in ECU, sempre che cio' non contrasti con
le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di  pagamento.
  I  pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della
ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove  occorra,  la  seconda
cifra  decimale  del  valore della cedola relativa al certificato del
taglio di 1.000 ECU e  determinando  per  moltiplicazione  il  valore
delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.