Art. 2. I centri di raccolta di cui al punto 3) del precedente art. 1 dovranno essere utilizzati esclusivamente per le operazioni di concentrazione delle produzioni conferite dai soci e l'avvio alla trasformazione industriale e, pertanto, non e' consentito l'uso dei suddetti centri di raccolta per l'attivita' inerente agli interventi di mercato. Le unioni nazionali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli, ove lo ritengano opportuno, possono autorizzare la costituzione di centri di raccolta interassociativi. I centri suddetti, gestiti a cura e responsabilita' delle associazioni dei produttori, debbono essere forniti di bilico possibilmente automatico per le operazioni di pesatura e non potranno essere situati al di fuori della zona di produzione delle singole associazioni dei produttori. E' comunque vietata la costituzione di centri di raccolta all'interno o nelle vicinanze degli impianti industriali. Qualora invece si tratti di impianti di trasformazione gestiti direttamente da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti. Le associazioni dei produttori devono notificare agli assessorati regionali per l'agricoltura competenti per territorio l'ubicazione dei centri di raccolta ed il giorno di apertura. In caso di constatato mancato o inefficiente funzionamento, dei suddetti centri, verra' data immediata comunicazione all'AIMA che provvedera' ad adottare provvedimenti in merito. Le associazioni dei produttori ortofrutticoli, chiamate all'esercizio dei controlli nei centri di raccolta, estenderanno le proprie valutazioni su ogni fatto ed accadimento di cui dovessero venire a conoscenza. A tal fine, ed in quanto conseguibile dalla rilevanza giuridica del presente accordo, il presidente dell'associazione dei produttori ed i funzionari e/o soci dallo stesso delegati, assumeranno, nell'attivita' di gestione dei centri stessi, la veste di pubblico ufficiale.