Art. 3.
  Per  le operazioni relative all'attivita' del centro di raccolta le
associazioni dei produttori dovranno istituire apposito  registro  di
carico e scarico, riportante, in entrata le indicazioni relative alle
generalita'  del  socio,  le  quantita'  e  la  specie  del  prodotto
conferito;  in uscita, il suddetto registro deve riportare oltre alle
indicazioni della quantita' e specie, anche gli estremi  della  bolla
di  accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1978, n. 627.
  Le  partite  di agrumi che sono avviate nei centri di raccolta alle
industrie trasformatrici acquirenti devono essere accompagnate  dalla
bolla  di  cui  al  precedente  articolo,  firmata dal rappresentante
dell'associazione produttori responsabile  del  centro  di  raccolta,
redatta  in triplice copia. Delle tre copie, una viene trattenuta dal
centro  di  raccolta,  mentre  le  altre  seguono  il  vettore   fino
all'impresa  di  trasformazione.  Un  esemplare  rimarra'  agli  atti
dell'impresa di trasformazione e l'altro sara' consegnato al  vettore
per la restituzione al centro di raccolta.