Art. 3. Per le operazioni relative all'attivita' del centro di raccolta le associazioni dei produttori dovranno istituire apposito registro di carico e scarico, riportante, in entrata le indicazioni relative alle generalita' del socio, le quantita' e la specie del prodotto conferito; in uscita, il suddetto registro deve riportare oltre alle indicazioni della quantita' e specie, anche gli estremi della bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Le partite di agrumi che sono avviate nei centri di raccolta alle industrie trasformatrici acquirenti devono essere accompagnate dalla bolla di cui al precedente articolo, firmata dal rappresentante dell'associazione produttori responsabile del centro di raccolta, redatta in triplice copia. Delle tre copie, una viene trattenuta dal centro di raccolta, mentre le altre seguono il vettore fino all'impresa di trasformazione. Un esemplare rimarra' agli atti dell'impresa di trasformazione e l'altro sara' consegnato al vettore per la restituzione al centro di raccolta.