Art. 4.
  Il  gruppo  di  accertamento,  fermi  restando  i  compiti  ad esso
demandati dal decreto ministeriale 27 dicembre 1985, deve  provvedere
alla  rispondenza  qualitativa  e  del  peso  delle  singole  partite
consegnate   all'industria,   annotando   sulle   bolle   l'eventuale
difformita'  di  specie  e  la  percentuale  di scarto, ai fini della
corresponsione della relativa compensazione finanziaria.
 
          Nota all'art. 4:
             Il  testo  dell'art.  22 del D.M. 27 dicembre 1985 e' il
          seguente:
             "Art.  22  (Bollette  di  consegna).  -  Le  bollette di
          consegna di cui al precedente articolo, dovranno  contenere
          le indicazioni del peso netto e del peso lordo distinto, se
          del caso, per varieta' di prodotto, del  rispettivo  prezzo
          unitario  per  chilogrammo,  e  di quello totale nonche' il
          riferimento al numero del contratto.
             E' fatto obbligo:
              al  titolare  dell'industria,  o a persona dallo stesso
          delegata, di accertare che il peso  sia  stato  controllato
          dalla   controparte.   La  stessa  dovra'  essere  altresi'
          verbalmente avvertita delle responsabilita', anche  penali,
          che  ne deriverebbero in caso di sussistenza di difformita'
          tra il peso effettivo e quello indicato nella bolletta;
              al  coltivatore  di  conservare  copia  della  bolletta
          rilasciatagli ai  sensi  del  precedente  articolo  per  un
          periodo non inferiore a cinque anni".