Art. 7. Le industrie di trasformazione per la campagna 1989-1990, dichiarano entro il 15 giugno 1990, al MAF - Direzione generale tutela economica - Divisione V, le quantita' di agrumi lavorate nonche' i quantitativi di succo ottenuti, i quantitativi di succo acquistati con l'indicazione dei fornitori e le relative giacenze. Le suddette dichiarazioni devono essere riferite sia a prodotto fresco acquistato in base alla contrattazione di cui al presente accordo interprofessionale e sia a quello contrattato al di fuori dell'accordo suddetto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 19 febbraio 1990 Il Ministro: MANNINO