Art. 7.
  Le   industrie   di   trasformazione  per  la  campagna  1989-1990,
dichiarano entro il 15 giugno  1990,  al  MAF  -  Direzione  generale
tutela  economica  -  Divisione  V,  le  quantita' di agrumi lavorate
nonche' i quantitativi di succo ottenuti,  i  quantitativi  di  succo
acquistati con l'indicazione dei fornitori e le relative giacenze. Le
suddette dichiarazioni devono essere riferite sia a  prodotto  fresco
acquistato  in  base  alla  contrattazione di cui al presente accordo
interprofessionale  e  sia  a  quello   contrattato   al   di   fuori
dell'accordo suddetto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 19 febbraio 1990
                                                 Il Ministro: MANNINO