(all. 11 - art. 1)
                               Art. 3.
   Allo scopo di rendere reali ed effettive le quantita' contrattate,
le parti contraenti assumono l'obbligo:
     a) i trasformatori di ritirare tutto il prodotto contrattato, e,
comunque in misura non inferiore all'80% di ogni  singolo  contratto,
salvo cause di forza maggiore;
     b)  le  associazioni  dei  produttori  di  consegnare  tutto  il
prodotto contrattato e, comunque, in misura non inferiore all'80%  di
ogni singolo contratto, salvo cause di forza maggiore.
   Per  cause  di  forza  maggiore  si  intendono quelle previste dal
codice civile.
   Le  parti  contraenti,  inoltre, assumono l'obbligo di operare nel
rispetto delle norme di cui ai successivi articoli, costituendo:
    1) a carico dell'industria il vincolo:
      a)   di   effettuare  la  stipula  dei  contratti,  avvalendosi
esclusivamente  delle  associazioni  dei  produttori   ortofrutticoli
riconosciute  con  il  sistema  della vendita diretta e utilizzando i
modelli unici di contratto parte integrante del presente accordo, nel
rispetto  dei  piani  di  riparto elaborati dalle unioni nazionali di
appartenenza  e  resi  pubblici  con  il  decreto   ministeriale   di
recepimento dell'accordo interprofessionale (allegato 1);
      b)  del  deposito dei contratti di trasformazione come previsto
dall'art. 10 del decreto ministeriale 27 dicembre 1985;
    2)  a  carico delle associazioni dei produttori ortofrutticoli il
vincolo:
      a)  di  stipulare esclusivamente contratti con il sistema della
vendita diretta.