(all. 4 - art. 1)
                               Art. 10.
   Viene  rinviata  ad  intese  dirette  fra  i singoli contraenti la
disciplina  relativa  agli  eventuali   trasporti,   agli   eventuali
contributi   per   servizi  pattuiti  ed  effettivamente  resi,  alle
particolari condizioni aggiuntive.