Art. 9. Per la risoluzione di controversie che riguardano l'interpretazione o la esecuzione dell'accordo interprofessionale (in particolare dell'art. 3) o dei contratti di vendita, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale, formato da tre membri dei quali due scelti dalle parti ed il terzo di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un rappresentante nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.