(all. 5 - art. 1)
                               Art. 9.
   Per    la    risoluzione    di    controversie    che   riguardano
l'interpretazione o la esecuzione dell'accordo interprofessionale (in
particolare  dell'art.  3)  o  dei  contratti di vendita, le parti si
rimettono al giudizio di un collegio arbitrale, formato da tre membri
dei  quali due scelti dalle parti ed il terzo di comune accordo o, in
mancanza di accordo, da  un  rappresentante  nominato  dal  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.