(all. 6 - art. 1)
                               Art. 8.
   Sono  istituiti,  obbligatoriamente,  centri  di  raccolta  in cui
concentrare fisicamente il prodotto da avviare alla trasformazione. I
centri  saranno gestiti dalle associazioni dei produttori al di fuori
degli impianti industriali.
   Qualora  si  tratti  di  impianti  di  trasformazione direttamente
gestiti da associazioni o  cooperative  di  produttori,  tali  centri
potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.
   E'  possibile, qualora lo si ritenga necessario, costituire centri
unitari di piu' associazioni operanti nello stesso  territorio  o  in
zone limitrofe.