Art. 8. Sono istituiti, obbligatoriamente, centri di raccolta in cui concentrare fisicamente il prodotto da avviare alla trasformazione. I centri saranno gestiti dalle associazioni dei produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti. E' possibile, qualora lo si ritenga necessario, costituire centri unitari di piu' associazioni operanti nello stesso territorio o in zone limitrofe.