Art. 6. Le industrie di trasformazione assumono l'obbligo di pagare il prezzo pattuito, per tutti i prodotti oggetto del presente accordo, a ventuno giorni da presentazione fattura. I pagamenti dovranno essere resi attraverso assegni circolari intrasferibili e/o bonifici bancari irrevocabili valuta fissa beneficiario. I prezzi sono riferiti al prodotto reso franco centro di raccolta. Le parti potranno convenire, in contratto, che la consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che, qualora vengono resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in contratto, questi saranno a carico dell'industria. Le parti convengono che il mancato pagamento di tali servizi comporta lesione del prezzo minimo contrattato.