(all. 8 - art. 1)
                               Art. 6.
   Le  industrie  di  trasformazione  assumono l'obbligo di pagare il
prezzo pattuito, per tutti i prodotti oggetto del presente accordo, a
ventuno giorni da presentazione fattura.
   I  pagamenti  dovranno  essere  resi  attraverso assegni circolari
intrasferibili  e/o  bonifici  bancari  irrevocabili   valuta   fissa
beneficiario.
   I prezzi sono riferiti al prodotto reso franco centro di raccolta.
   Le  parti  potranno  convenire,  in  contratto,  che  la  consegna
all'industria sia disciplinata in  maniera  diversa,  restando  fermo
che,   qualora   vengono   resi  servizi  aggiuntivi  preventivamente
concordati in contratto, questi saranno a carico dell'industria.
   Le  parti  convengono  che  il  mancato  pagamento di tali servizi
comporta lesione del prezzo minimo contrattato.