Art. 5. Fatto riferimento alle discipline indicate dai precedenti articoli, la parte agricola assume l'obbligo: di consegnare all'industria acquirente il prodotto contrattato che deve essere conforme alle norme di qualita' stabilite dai regolamenti comunitari, secondo i calendari di consegna che devono essere stabiliti nei contratti. La parte industriale assume l'obbligo: a) di ritirare le quantita' contrattate che risultino conformi alle norme di qualita', secondo il calendario di consegna che deve essere stabilito nei contratti; b) di pagare per i quantitativi ritirati i prezzi fissati nei contratti; c) di iniziare il ritiro e la lavorazione del prodotto entro e non oltre la data stabilita nei contratti.