(all. 9 - art. 1)
                               Art. 5.
   Fatto   riferimento   alle   discipline  indicate  dai  precedenti
articoli, la parte agricola assume l'obbligo:
    di  consegnare  all'industria  acquirente il prodotto contrattato
che deve  essere  conforme  alle  norme  di  qualita'  stabilite  dai
regolamenti  comunitari,  secondo  i calendari di consegna che devono
essere stabiliti nei contratti.
   La parte industriale assume l'obbligo:
     a)  di  ritirare le quantita' contrattate che risultino conformi
alle norme di qualita', secondo il calendario di  consegna  che  deve
essere stabilito nei contratti;
     b)  di  pagare  per i quantitativi ritirati i prezzi fissati nei
contratti;
     c)  di  iniziare il ritiro e la lavorazione del prodotto entro e
non oltre la data stabilita nei contratti.