Art. 3.
  L'avanzo  di  liquidazione  di  L. 83.141.309, al quale va aggiunto
l'importo degli interessi maturandi dal 1›  gennaio  1988  alla  data
dell'ordine  di  versamento  ad  avvenuta  registrazione del presente
decreto, e' devoluto allo Stato e sara' versato al fondo  di  cui  al
secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
  Il  presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione
e della relazione illustrativa, sara' trasmesso alla Corte dei  conti
per  la  registrazione,  e  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 maggio 1988
                                                   Il Ministro: AMATO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 febbraio 1990
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 320