Art. 3. L'avanzo di liquidazione di L. 83.141.309, al quale va aggiunto l'importo degli interessi maturandi dal 1 gennaio 1988 alla data dell'ordine di versamento ad avvenuta registrazione del presente decreto, e' devoluto allo Stato e sara' versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione e della relazione illustrativa, sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 30 maggio 1988 Il Ministro: AMATO Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 febbraio 1990 Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 320