Art. 10. Le spese di cui al precedente art. 7 faranno carico al cap. 4435 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi. L'onere relativo all'anno finanziario 1990 e', prevedibilmente, di lire 12.000.000. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 17 gennaio 1990 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 febbraio 1990 Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 214