Art. 10.
  Le  spese  di  cui al precedente art. 7 faranno carico al cap. 4435
dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990, ed
a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
  L'onere  relativo all'anno finanziario 1990 e', prevedibilmente, di
lire 12.000.000.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 17 gennaio 1990
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 febbraio 1990
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 214