Art. 2.
  La Banca d'Italia trasferira' alla Morgan Guaranty Trust Company of
New York, non piu' tardi delle ore 10,00 (ora di New York) del giorno
di  ciascuna "data di pagamento", fissata secondo quanto previsto nel
"Fiscal Agency Agreement", stipulato il 28 luglio 1988,  i  fondi  in
dollari  occorrenti  per il servizio finanziario. Per tali versamenti
la Banca d'Italia utilizzera' gli  importi  in  dollari  che  saranno
messi  a  disposizione,  sotto  la  stessa "data di pagamento", dalla
Amsterdam Rotterdam Bank N.V. ("AMRO"), sulla base del  contratto  di
"Exchange" stipulato con il Tesoro il 28 luglio 1988.
  Alla  scadenza  del  prestito, per il rimborso dei titoli, la Banca
d'Italia utilizzera' l'ammontare di 600 milioni di dollari USA, messo
a  disposizione  dalla  "AMRO",  di  cui  al  successivo  art.  3; il
rimanente importo verra' messo  a  disposizione  dal  Tesoro  con  le
modalita' indicate nel successivo art. 6.