Art. 2. La Banca d'Italia trasferira' alla Morgan Guaranty Trust Company of New York, non piu' tardi delle ore 10,00 (ora di New York) del giorno di ciascuna "data di pagamento", fissata secondo quanto previsto nel "Fiscal Agency Agreement", stipulato il 28 luglio 1988, i fondi in dollari occorrenti per il servizio finanziario. Per tali versamenti la Banca d'Italia utilizzera' gli importi in dollari che saranno messi a disposizione, sotto la stessa "data di pagamento", dalla Amsterdam Rotterdam Bank N.V. ("AMRO"), sulla base del contratto di "Exchange" stipulato con il Tesoro il 28 luglio 1988. Alla scadenza del prestito, per il rimborso dei titoli, la Banca d'Italia utilizzera' l'ammontare di 600 milioni di dollari USA, messo a disposizione dalla "AMRO", di cui al successivo art. 3; il rimanente importo verra' messo a disposizione dal Tesoro con le modalita' indicate nel successivo art. 6.