Art. 3.
  In  relazione  al  citato accordo di "Exchange" e a quanto previsto
dall'art. 10 del citato decreto ministeriale 8 luglio 1988:
    A)  La  Banca  d'Italia  provvedera'  a rimettere alla menzionata
"AMRO", con le modalita' indicate al successivo art. 6:
    con  cadenza  semestrale  e  in via posticipata, a partire dal 28
gennaio 1989 e fino alla scadenza del prestito, un importo in dollari
USA determinato applicando il Libor a sei mesi per dollari, diminuito
di 40 centesimi, sull'ammontare di dollari USA 400 milioni;
    con  cadenza  semestrale  e  in via posticipata, a partire dal 28
gennaio 1989 e fino alla scadenza del prestito, un importo in  marchi
tedeschi  determinato  applicando  il  Libor  a  6  mesi  per marchi,
diminuito  di  40  centesimi,  sull'ammontare  di   marchi   tedeschi
1.093.800.000,  pari  al  controvalore di USD 600 milioni determinato
sulla base del rapporto di cambio dollaro USA/Marco tedesco  rilevato
alla data di emissione del prestito;
    alla  scadenza  del  28  luglio  1993  il  menzionato capitale in
marchi.
    B) La "AMRO" rimettera' alla Banca d'Italia:
    con  cadenza  annuale, un importo determinato applicando il tasso
fisso del 9% sull'ammontare di dollari USA 1.000  milioni.  La  prima
rimessa  avra'  luogo  per  la scadenza degli interessi del 28 luglio
1989;
    alla  scadenza  del 28 luglio 1993 l'ammontare di dollari USA 600
milioni.
  Ove  il  Tesoro  risulti,  ad una medesima data, contemporaneamente
creditore e debitore di somme per una stessa valuta, i  pagamenti  da
scambiarsi  tra  il  Tesoro e la "AMRO", ai sensi del citato accordo,
avverranno esclusivamente per il saldo netto.