Art. 3. In relazione al citato accordo di "Exchange" e a quanto previsto dall'art. 10 del citato decreto ministeriale 8 luglio 1988: A) La Banca d'Italia provvedera' a rimettere alla menzionata "AMRO", con le modalita' indicate al successivo art. 6: con cadenza semestrale e in via posticipata, a partire dal 28 gennaio 1989 e fino alla scadenza del prestito, un importo in dollari USA determinato applicando il Libor a sei mesi per dollari, diminuito di 40 centesimi, sull'ammontare di dollari USA 400 milioni; con cadenza semestrale e in via posticipata, a partire dal 28 gennaio 1989 e fino alla scadenza del prestito, un importo in marchi tedeschi determinato applicando il Libor a 6 mesi per marchi, diminuito di 40 centesimi, sull'ammontare di marchi tedeschi 1.093.800.000, pari al controvalore di USD 600 milioni determinato sulla base del rapporto di cambio dollaro USA/Marco tedesco rilevato alla data di emissione del prestito; alla scadenza del 28 luglio 1993 il menzionato capitale in marchi. B) La "AMRO" rimettera' alla Banca d'Italia: con cadenza annuale, un importo determinato applicando il tasso fisso del 9% sull'ammontare di dollari USA 1.000 milioni. La prima rimessa avra' luogo per la scadenza degli interessi del 28 luglio 1989; alla scadenza del 28 luglio 1993 l'ammontare di dollari USA 600 milioni. Ove il Tesoro risulti, ad una medesima data, contemporaneamente creditore e debitore di somme per una stessa valuta, i pagamenti da scambiarsi tra il Tesoro e la "AMRO", ai sensi del citato accordo, avverranno esclusivamente per il saldo netto.