Art. 5. In relazione al contratto di "Forward Payment Agreement" stipulato con il Tesoro, la Credit Suisse First Boston ("CSFB") - o altra entita' del gruppo - provvedera' a rimettere alla Banca d'Italia: con cadenza semestrale a partire dal 28 luglio 1991 e fino alla scadenza del prestito, sotto ciascuna "data di pagamento" che risultera' fissata secondo le modalita' previste in detto contratto, un importo in marchi tedeschi determinato applicando il Libor a sei mesi per marchi, diminuito di 40 centesimi, sull'ammontare di 81 milioni di marchi tedeschi; alla scadenza del 28 luglio 1993, l'ammontare di 81 milioni di marchi tedeschi. La Banca d'Italia utilizzera' i suddetti fondi a copertura di parte della rimessa in marchi tedeschi, da effettuarsi, alle medesime date, alla "AMRO" ai sensi del precedente art. 3.