Art. 5.
  In  relazione al contratto di "Forward Payment Agreement" stipulato
con il Tesoro, la Credit Suisse  First  Boston  ("CSFB")  -  o  altra
entita' del gruppo - provvedera' a rimettere alla Banca d'Italia:
   con  cadenza  semestrale  a partire dal 28 luglio 1991 e fino alla
scadenza  del  prestito,  sotto  ciascuna  "data  di  pagamento"  che
risultera'  fissata secondo le modalita' previste in detto contratto,
un importo in marchi tedeschi determinato applicando il Libor  a  sei
mesi  per  marchi,  diminuito  di  40 centesimi, sull'ammontare di 81
milioni di marchi tedeschi;
   alla  scadenza  del  28  luglio 1993, l'ammontare di 81 milioni di
marchi tedeschi.
  La Banca d'Italia utilizzera' i suddetti fondi a copertura di parte
della rimessa in marchi tedeschi, da effettuarsi, alle medesime date,
alla "AMRO" ai sensi del precedente art. 3.