Art. 6. Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire, secondo quanto previsto ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, alle menzionate Banche estere, non piu' tardi delle ore 10,00 (ora di New York) i fondi in dollari USA, e non piu' tardi delle ore 10,00 (ora di Francoforte) i fondi in marchi tedeschi del giorno di ciascuna "data di pagamento", con valuta stesso giorno, il Tesoro mettera' a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima della "data di pagamento". Detto importo verra' conteggiato dalla Banca d'Italia in via previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e sulla base del Libor, diminuito di 40 centesimi, per marchi e per dollari, comunicato dalla Credit Suisse First Boston fino al 28 luglio 1990; dopo tale data dette comunicazioni verranno effettuate dalla "AMRO". L'ammontare in lire verra' reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi. I fondi in lire saranno rimessi dal Tesoro mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia, estinguibile con accreditamento in conto. Le somme saranno accreditate in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: "Ministero del Tesoro - Prestito del Tesoro 9% di USD 1.000 milioni, emissione 28 luglio 1988". La Banca d'Italia provvedera' ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio, l'ammontare necessario di dollari USA e di marchi tedeschi da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la "data di pagamento". L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verra' regolata successivamente.