Art. 6.
  Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire, secondo
quanto previsto ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5,  alle  menzionate
Banche  estere,  non  piu'  tardi delle ore 10,00 (ora di New York) i
fondi in dollari USA, e non  piu'  tardi  delle  ore  10,00  (ora  di
Francoforte)  i fondi in marchi tedeschi del giorno di ciascuna "data
di pagamento",  con  valuta  stesso  giorno,  il  Tesoro  mettera'  a
disposizione  della  Banca  d'Italia  un importo provvisorio in lire,
almeno dieci giorni prima della "data di pagamento".
  Detto  importo  verra'  conteggiato  dalla  Banca  d'Italia  in via
previsionale, sulla  base  del  rapporto  di  cambio  disponibile  al
momento  della determinazione e sulla base del Libor, diminuito di 40
centesimi, per marchi e per dollari, comunicato dalla  Credit  Suisse
First   Boston   fino  al  28  luglio  1990;  dopo  tale  data  dette
comunicazioni verranno effettuate dalla "AMRO". L'ammontare  in  lire
verra'  reso  noto  al  Tesoro  quindici  giorni  prima della messa a
disposizione dei fondi.
  I  fondi  in  lire  saranno  rimessi dal Tesoro mediante mandato di
pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale  di  Roma  a  favore
della  Banca  d'Italia,  estinguibile con accreditamento in conto. Le
somme  saranno  accreditate  in   un   apposito   conto   provvisorio
infruttifero  aperto  presso  l'Amministrazione  centrale della Banca
d'Italia, denominato: "Ministero del Tesoro - Prestito del Tesoro  9%
di USD 1.000 milioni, emissione 28 luglio 1988".
  La  Banca  d'Italia provvedera' ad acquistare dall'Ufficio italiano
dei cambi, addebitando il  suddetto  conto  provvisorio,  l'ammontare
necessario  di  dollari  USA  e  di marchi tedeschi da trasferire, al
cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la "data di
pagamento".  L'eventuale  differenza  a debito o a credito del Tesoro
verra' regolata successivamente.