Art. 7. Pure con le modalita' di cui all'art. 6 verranno forniti i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuate a fronte di impegni comunque derivanti dagli accordi sopra menzionati. Inoltre, verra' riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di lire 10 milioni, corrisposto in uno con i fondi relativi alla "data di pagamento" del mese di luglio di ogni anno di vita del prestito con inizio dal 28 luglio 1989.