Art. 7.
  Pure  con  le  modalita' di cui all'art. 6 verranno forniti i fondi
per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuate a fronte
di impegni comunque derivanti dagli accordi sopra menzionati.
  Inoltre,  verra'  riconosciuto  alla  Banca  d'Italia,  a titolo di
rimborso spese, un importo forfettario  annuo  di  lire  10  milioni,
corrisposto  in uno con i fondi relativi alla "data di pagamento" del
mese di luglio di ogni anno di vita del prestito con  inizio  dal  28
luglio 1989.