Art. 5. Per i ruoli contenenti partite incluse nell'elenco di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 1989, emessi a carico di soggetti sottoposti, successivamente all'emissione dei ruoli stessi, alle procedure concorsuali, di cui all'art. 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le intendenze di finanza, con proprio provvedimento, ne disporranno la riscossione quale ruolo a semplice riscosso, ai sensi del secondo comma del citato art. 65.