Art. 5.
  Per  i ruoli contenenti partite incluse nell'elenco di cui all'art.
6 del decreto ministeriale  5  dicembre  1989,  emessi  a  carico  di
soggetti  sottoposti, successivamente all'emissione dei ruoli stessi,
alle procedure concorsuali, di cui all'art. 65, comma 1, del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le intendenze
di finanza, con proprio provvedimento, ne disporranno la  riscossione
quale  ruolo  a  semplice  riscosso,  ai  sensi del secondo comma del
citato art. 65.