Art. 2.
  1.  Per il 1990, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle
amministrazioni  pubbliche  avvengono  secondo  le  disposizioni  del
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n.
325  (a)  ,  e  della  legge  29  dicembre  1988,  n.  554,  con   le
modificazioni   ad   esse   apportate   dall'articolo   10-  bis  del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (b) .
  2.  I  riferimenti  temporali  fissati dall'aricolo 1, commi 1 e 3,
dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge
29 dicembre 1988, n. 554 (b), sono prorogati di un anno.
  3.  Possono  comunque  effettuarsi  assunzioni  per i posti messi a
concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il  31
dicembre 1989.
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             (a)   Il  D.P.C.M.  n.  325/1988  reca:  "Procedure  per
          l'attuazione del principio di mobilita'  nell'ambito  delle
          pubbliche amministrazioni".
             (b)  La legge n. 554/1988 reca: "Disposizioni in materia
          di pubblico impiego". Il testo dell'art. 1 di detta  legge,
          come  modificato dall'articolo 10- bis del D.L. n. 66/1989,
          e' il seguente:
             "Art. 1. - 1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali
          anche  ad  ordinamento  autonomo,  gli  enti  pubblici  non
          economici,  le  unita'  sanitarie  locali, limitatamente al
          personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione
          commissariale  governativa  possono procedere ad assunzioni
          di personale, nei limiti del 25 per cento dei posti  resisi
          vacanti  per  cessazioni dal servizio comunque verificatesi
          dal 1› gennaio 1988  e  non  coperti,  in  ciascun  profilo
          professionale  e,  per  le  amministrazioni  che  non hanno
          effettuato   l'inquadramento   definitivo,   in    ciascuna
          qualifica funzionale.
             2.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   funzione
          pubblica,  di  concerto con il Ministro del tesoro, saranno
          individuati  gli  enti  pubblici  non  economici  che,  per
          ridotte   dimensioni  strutturali  e  per  la  specificita'
          dell'attivita'  svolta,  possono  essere   esentati   dalle
          limitazioni di cui al comma 1.
             3.  Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro
          consorzi possono procedere ad assunzioni  di  personale  in
          ciascun  profilo  nei  limiti  del  50  per cento dei posti
          resisi  vacanti  per  cessazioni  dal   servizio   comunque
          verificatesi  dal  1› gennaio 1988 e non coperti.  Possono,
          inoltre, assumere personale per posti, resisi  vacanti  dal
          1› gennaio 1988 e non coperti, relativi:
               a) a profili professionali il cui organico complessivo
          non sia superiore a due unita';
               b) agli stessi enti con popolazione inferiore a 10.000
          abitanti ed ai loro consorzi.
             4.  Tutte  le  predette assunzioni possono effettuarsi a
          condizione che sia stata data  attuazione  alla  disciplina
          della  mobilita'  prevista  dal  decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri 5 agosto  1988,  n.  325,  che,  ove
          sopravvenute  esigenze  lo  rendessero  necessario,  potra'
          essere modificato o integrato con altro analogo decreto. Il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri con proprio decreto,
          di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  disciplina  il
          trasferimento, agli enti locali presso i quali e' destinato
          il personale, dei fondi relativi agli oneri concernenti  il
          trattamento economico in godimento del personale sottoposto
          a mobilita'. Per le amministrazioni provinciali ed i comuni
          della   regione   siciliana  resta  fermo  quanto  disposto
          dall'art. 6 del decreto-legge  1›  febbraio  1988,  n.  19,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988,
          n.  99. Gli enti di cui al comma 3 possono  procedere  alle
          assunzioni  di  personale  consentite  dalla predetta norma
          qualora, entro i termini previsti dai bandi  relativi  alla
          mobilita',  non  pervenga loro domanda per la copertura dei
          posti vacanti segnalati ai sensi dell'art.  3  del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n.
          325.
             5.  Possono  comunque effettuarsi assunzioni per i posti
          messi a concorso  per  i  quali  siano  iniziate  le  prove
          concorsuali entro il 30 settembre 1988.
             6.  Le  unita'  sanitarie  locali  sono  autorizzate  ad
          assumere il personale necessario a coprire i posti  oggetto
          di  specifica  autorizzazione in deroga gia' concessa dalla
          regione, entro il 30 settembre 1988, secondo  le  procedure
          previste dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
             7.  I  concorsi  banditi  alla data di entrata in vigore
          della presente legge per la copertura di posti per i  quali
          non  e'  richiesto  un  requisito  superiore a quello della
          scuola dell'obbligo possono essere espletati solo  se  sono
          iniziate  le  prove.  Negli  altri  casi  la  copertura dei
          relativi posti avverra' ai sensi dell'art. 16  della  legge
          28 febbraio 1987, n. 56, e del comma 4- ter dell'art. 4 del
          decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito  in  legge,
          con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
             8.  Sono  altresi' consentite le assunzioni obbligatorie
          relative alle categorie di cui alle leggi 14  luglio  1957,
          n.  594,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni, 21
          luglio  1961,  n.  686,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482. Per le assunzioni di
          cui alla predetta legge 2 aprile 1968, n.  482,  continuano
          ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui all'art. 24 della
          legge 11 marzo 1988, n. 67.
             9. Gli enti locali e loro consorzi e le unita' sanitarie
          locali, per le  assunzioni  che  non  superino  i  sessanta
          giorni,   non   ripetibili  nel  corso  dell'anno,  possono
          ricorrere, nei limiti della spesa media annuale  consentita
          nell'ultimo  triennio  allo stesso titolo, mediante ricorso
          alle liste di collocamento, sulla  base  delle  graduatorie
          esistenti presso le competenti sezioni circoscrizionali per
          l'impiego,  a  lavoratori  residenti   nei   comuni   della
          circoscrizione medesima.
             10. I posti attualmente vacanti o che si rendano vacanti
          nei ruoli del nucleo di valutazione e del nucleo  ispettivo
          del Ministero del bilancio e della programmazione economica
          possono essere ricoperti senza alcuna limitazione.
             11.  Il  personale  i cui profili professionali o le cui
          qualifiche funzionali o categorie risultino in esubero dopo
          l'espletamento  delle  operazioni  di mobilita' volontaria,
          attuate con le procedure di cui al comma 4, e'  soggetto  a
          mobilita'  di  ufficio  disposta,  nell'ambito della stessa
          amministrazione,   secondo   le   norme   del    rispettivo
          ordinamento  e,  tra diverse amministrazioni anche di altro
          comparto, sulla base  dei  criteri  che  saranno  definiti,
          entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          d'intesa   con  le  confederazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative su base nazionale".
             Il testo del comma 1 dell'art. 2 della predetta legge n.
          554/1988 e' il seguente:  "1.  Per  effettive,  motivate  e
          documentate  esigenze,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri con proprio decreto, su proposta del Ministro  per
          la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  il Ministro del
          tesoro,  puo'  autorizzare   ulteriori   assunzioni   anche
          ricorrendo   agli   idonei  di  graduatorie  approvate  nel
          quadriennio 1985-1988".
             Il  testo  dei  commi  1  e 2 dell'art. 3 della ripetuta
          legge n.  554/1988 e' il seguente:
             "1.  Per  l'anno  1989  e' fatto divieto di procedere ad
          assunzioni in ruolo di personale tecnico ed  amministrativo
          delle   universita',   nonche'   di   personale  ispettivo,
          direttivo, docente, educativo, amministrativo,  tecnico  ed
          ausiliario  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  per
          concorsi le cui graduatorie siano state approvate  dopo  il
          31 dicembre 1988.
             2.  Per  il  medesimo  anno  1989  non  si  da' luogo ad
          assunzioni di personale non di ruolo ai sensi  dell'art.  1
          della   legge   2  maggio  1984,  n.  116,  ferma  restando
          l'applicazione  di  quanto   disposto   dall'ultimo   comma
          dell'art.  2  della  legge  27  febbraio  1980,  n.  38,  e
          dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge 25 ottobre 1977,
          n. 808".