Art. 3. 1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (a), e dagli articoli 9 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (b), e' prorogata, con le stesse modalita', fino al 31 dicembre 1992. Gli stanziamenti destinati ai progetti di cui ai predetti articoli, non ancora impegnati, sono conservati in bilancio e possono essere impegnati nel corso del periodo sperimentale, anche in deroga alle norme della contabilita' generale dello Stato, con le modalita' fissate nel decreto di approvazione dei progetti. -------- (a) Il testo dell'art. 26 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente: "Art. 26. - 1. Per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttivita', previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. 2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati, entro il limite massimo del 3 per cento, alla stipula delle convenzioni di cui al comma 6. Il fondo residuo e' destinato, per il primo anno, per il 50 per cento ai progetti finalizzati di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e per il 50 per cento ai progetti-pilota di cui all'art. 13 del suddetto decreto; per il secondo anno, e' destinato per il 50 per cento ai progetti finalizzati, per il 20 per cento ai progetti sperimentali di tipo strumentale e di risultato, di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e per il 30 per cento ai progetti-pilota. 3. I progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui al precedente comma 1 dovranno essere realizzati nei seguenti settori e per i seguenti scopi: a) fisco, per conseguire tempestivi adempimenti istituzionali da parte degli uffici finanziari dello Stato; b) catasto, per consentire eque valutazioni dei patrimoni immobiliari e il loro aggiornamento; c) previdenza sociale pubblica e privata, per impedire l'evasione contributiva, nonche' per eliminare gradualmente le procedure arretrate e garantire la tempestivita' delle liquidazioni e delle decisioni amministrative; d) informatizzazione della pubblica amministrazione, al fine di consentire integrazioni tra le diverse amministrazioni ed evitare gli sprechi; e) protezione civile e tutela ambientale, per raggiungere la maggiore efficienza dei mezzi e del personale; f) tutela e recupero del patrimonio artistico. 4. I predetti progetti dovranno contenere: a) un piano di spesa con l'indicazione delle disponibilita' finanziarie utilizzabili, indicando distintamente le somme in conto competenza e quelle in conto residui; b) gli obiettivi che si intendono conseguire in termini di produttivita', con dettagliate analisi sul rapporto costi-risultati e costi-attivita'; c) le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse umane da applicare alla gestione dei progetti, con l'indicazione, ove necessario, di un piano di formazione ed aggiornamento professionale, di mobilita' anche intercompartimentale e territoriale sulla base delle indicazioni fornite ai sensi del comma 3, ipotizzando attivita' lavorative per turni o a tempo parziale laddove fosse necessario, nonche' le modifiche procedurali essenziali ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati; d) i livelli di dirigenza amministrativa e tecnica cui viene affidata la responsabilita' dell'attuazione dei progetti; e) i criteri operativi per poter elaborare indici di valutazione idonei a rilevare l'efficienza degli apparati e dei servizi pubblici. 5. Per i progetti strumentali e di risultato, finalizzati al recupero di produttivita' ex art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, le amministrazioni interessate sono tenute ad indicare in via preventiva le economie di spesa che, attraverso i progetti, si impegnano a realizzare. Tali economie, una volta realizzate, vengono conteggiate nell'ambito del finanziamento assegnato ai progetti medesimi. 6. Il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con le amministrazioni interessate e sentiti l'Osservatorio del pubblico impiego, di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, avvalendosi anche di centri specializzati esterni pubblici o a controllo pubblico, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. Alle convenzioni sovrintende un apposito comitato tecnico-scientifico, nel quale sono rappresentati il Dipartimento della funzione pubblica e l'Osservatorio per il pubblico impiego, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 7. La predisposizione dei progetti di cui al presente articolo dovra' comunque essere completata entro il termine di cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 8. Le spese per il finanziamento dei progetti e per le convenzioni di cui ai commi precedenti sono finanziate con l'utilizzo del fondo indicato al comma 1 mediante l'iscrizione, con decreti del Ministro del tesoro, in appositi capitoli di bilancio anche di nuova istituzione. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato, mediante proprio decreto, ad apportare le variazioni in diminuzione ai capitoli di spesa per i quali si siano realizzate le economie previste dal comma 5". (b) Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 554/1988 e' il seguente: "Art. 9. - 1. Per il biennio 1989-1990 i fondi indicati nel comma 2 dell'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati ai progetti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e limitatamente ai territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono essere incrementati, fino ad un massimo di lire 150 miliardi in ragione d'anno, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista per gli anni medesimi, di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64. 2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 10. - 1. La quota di stanziamento per l'anno 1988 di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnata alla chiusura dell'esercizio 1988 puo' essere impegnata nell'esercizio successivo. 2. Il Dipartimento della funzione pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi, ai fini dell'attuazione dei progetti di cui al citato art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, oltre che di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, anche di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del settore interessato, saranno dettate norme concernenti anche la sperimentazione di idonee procedure operative, eventualmente in deroga a quelle vigenti, intese a rendere piu' snella ed efficace l'azione amministrativa. 4. Con il decreto di cui al comma 3 saranno stabiliti i compensi per i componenti del comitato tecnico scientifico, la cui spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67".