Art. 3.
  1.  La  disciplina  prevista  dall'articolo 26 della legge 11 marzo
1988, n. 67 (a), e dagli articoli 9 e  10  della  legge  29  dicembre
1988,  n.  554 (b), e' prorogata, con le stesse modalita', fino al 31
dicembre 1992. Gli stanziamenti  destinati  ai  progetti  di  cui  ai
predetti  articoli, non ancora impegnati, sono conservati in bilancio
e possono essere impegnati nel corso del periodo sperimentale,  anche
in  deroga alle norme della contabilita' generale dello Stato, con le
modalita' fissate nel decreto di approvazione dei progetti.
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             (a)  Il testo dell'art. 26 della legge n. 67/1988 (Legge
          finanziaria 1988) e' il seguente:
             "Art.  26.  -  1.  Per  il  finanziamento  dei  progetti
          finalizzati  all'ampliamento  ed   al   miglioramento   dei
          servizi,  dei  progetti  sperimentali di tipo strumentale e
          per  obiettivi,  e  dei  progetti-pilota   finalizzati   al
          recupero   della  produttivita',  previsti  rispettivamente
          dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  1›  febbraio  1986,  n. 13, e' istituito, nello
          stato di previsione del Ministero del tesoro,  un  apposito
          fondo  di  lire  50  miliardi per ciascuno degli anni 1988,
          1989 e 1990.
             2.  I  fondi  di cui al comma 1 sono destinati, entro il
          limite  massimo  del  3  per  cento,  alla  stipula   delle
          convenzioni  di  cui  al  comma  6.  Il  fondo  residuo  e'
          destinato, per il primo  anno,  per  il  50  per  cento  ai
          progetti  finalizzati  di  cui  all'art.  3 del decreto del
          Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, e  per
          il  50  per cento ai progetti-pilota di cui all'art. 13 del
          suddetto decreto; per il secondo anno, e' destinato per  il
          50  per  cento ai progetti finalizzati, per il 20 per cento
          ai  progetti  sperimentali  di  tipo   strumentale   e   di
          risultato,  di  cui  all'art. 12 del decreto del Presidente
          della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, e per il  30  per
          cento ai progetti-pilota.
             3. I progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui al
          precedente comma 1 dovranno essere realizzati nei  seguenti
          settori e per i seguenti scopi:
               a)   fisco,   per  conseguire  tempestivi  adempimenti
          istituzionali da parte degli uffici finanziari dello Stato;
               b)   catasto,  per  consentire  eque  valutazioni  dei
          patrimoni immobiliari e il loro aggiornamento;
               c) previdenza sociale pubblica e privata, per impedire
          l'evasione contributiva, nonche' per eliminare gradualmente
          le  procedure  arretrate e garantire la tempestivita' delle
          liquidazioni e delle decisioni amministrative;
               d)  informatizzazione  della pubblica amministrazione,
          al  fine  di  consentire  integrazioni   tra   le   diverse
          amministrazioni ed evitare gli sprechi;
               e)   protezione   civile   e  tutela  ambientale,  per
          raggiungere  la  maggiore  efficienza  dei  mezzi   e   del
          personale;
               f) tutela e recupero del patrimonio artistico.
             4. I predetti progetti dovranno contenere:
               a)   un   piano   di  spesa  con  l'indicazione  delle
          disponibilita'    finanziarie    utilizzabili,    indicando
          distintamente  le  somme  in  conto  competenza e quelle in
          conto residui;
               b)  gli  obiettivi  che  si  intendono  conseguire  in
          termini  di  produttivita',  con  dettagliate  analisi  sul
          rapporto costi-risultati e costi-attivita';
               c) le caratteristiche qualitative e quantitative delle
          risorse umane da applicare alla gestione dei progetti,  con
          l'indicazione, ove necessario, di un piano di formazione ed
          aggiornamento    professionale,    di    mobilita'    anche
          intercompartimentale   e   territoriale  sulla  base  delle
          indicazioni fornite  ai  sensi  del  comma  3,  ipotizzando
          attivita'  lavorative  per turni o a tempo parziale laddove
          fosse  necessario,   nonche'   le   modifiche   procedurali
          essenziali   ai  fini  del  conseguimento  degli  obiettivi
          indicati;
               d) i livelli di dirigenza amministrativa e tecnica cui
          viene  affidata  la  responsabilita'  dell'attuazione   dei
          progetti;
               e)  i  criteri operativi per poter elaborare indici di
          valutazione idonei a rilevare l'efficienza degli apparati e
          dei servizi pubblici.
             5.   Per   i   progetti   strumentali  e  di  risultato,
          finalizzati al recupero di produttivita'  ex  art.  12  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986,
          n.  13,  le  amministrazioni  interessate  sono  tenute  ad
          indicare  in  via  preventiva  le  economie  di  spesa che,
          attraverso i progetti,  si  impegnano  a  realizzare.  Tali
          economie,   una   volta   realizzate,  vengono  conteggiate
          nell'ambito  del  finanziamento   assegnato   ai   progetti
          medesimi.
             6. Il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con
          le amministrazioni interessate e sentiti l'Osservatorio del
          pubblico impiego, di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444,
          e le confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative
          sul   piano   nazionale,   avvalendosi   anche   di  centri
          specializzati esterni  pubblici  o  a  controllo  pubblico,
          mediante la stipulazione di apposite convenzioni, promuove,
          seleziona e coordina i progetti, ne controlla  l'attuazione
          e   verifica   i  risultati  conseguiti.  Alle  convenzioni
          sovrintende un apposito comitato  tecnico-scientifico,  nel
          quale  sono  rappresentati  il  Dipartimento della funzione
          pubblica e l'Osservatorio per il pubblico impiego, nominato
          con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
             7.  La  predisposizione  dei progetti di cui al presente
          articolo dovra' comunque essere completata entro il termine
          di cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
             8.  Le  spese per il finanziamento dei progetti e per le
          convenzioni di cui ai commi precedenti sono finanziate  con
          l'utilizzo   del   fondo   indicato  al  comma  1  mediante
          l'iscrizione, con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  in
          appositi  capitoli  di bilancio anche di nuova istituzione.
          Il Ministro del tesoro e'  altresi'  autorizzato,  mediante
          proprio  decreto, ad apportare le variazioni in diminuzione
          ai capitoli di spesa per i quali  si  siano  realizzate  le
          economie previste dal comma 5".
             (b)  Il  testo  degli  articoli  9  e  10 della legge n.
          554/1988 e' il seguente:
             "Art.  9. - 1. Per il biennio 1989-1990 i fondi indicati
          nel comma 2 dell'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n.  67,
          destinati  ai  progetti  di  cui all'art. 3 del decreto del
          Presidente della Repubblica 1›  febbraio  1986,  n.  13,  e
          limitatamente  ai  territori  meridionali di cui all'art. 1
          del testo unico approvato con decreto del Presidente  della
          Repubblica   6   marzo   1978,   n.   218,  possono  essere
          incrementati, fino ad un massimo di lire  150  miliardi  in
          ragione  d'anno,  a  valere  sull'autorizzazione  di  spesa
          prevista per gli anni medesimi, di cui alla legge 1›  marzo
          1986, n. 64.
             2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede con decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro  per  gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
          di concerto con il Ministro del tesoro e  con  il  Ministro
          per la funzione pubblica.
             3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
             Art.  10.  - 1. La quota di stanziamento per l'anno 1988
          di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988,  n.  67,  non
          impegnata  alla  chiusura  dell'esercizio  1988 puo' essere
          impegnata nell'esercizio successivo.
             2.   Il   Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  le
          amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi, ai
          fini  dell'attuazione dei progetti di cui al citato art. 26
          della legge 11 marzo 1988,  n.  67,  oltre  che  di  centri
          specializzati  pubblici  o a partecipazione pubblica, anche
          di enti o  istituti  privati  particolarmente  esperti  nel
          settore.
             3.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da emanarsi  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,  con  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
          sociale e con il Ministro del settore interessato,  saranno
          dettate  norme  concernenti  anche  la  sperimentazione  di
          idonee  procedure  operative,  eventualmente  in  deroga  a
          quelle  vigenti,  intese  a rendere piu' snella ed efficace
          l'azione amministrativa.
             4.  Con il decreto di cui al comma 3 saranno stabiliti i
          compensi per i componenti del comitato tecnico scientifico,
          la cui spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'art. 26
          della legge 11 marzo 1988, n. 67".