Art. 4.
(( 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1,         ))
(( valutato in lire 90 miliardi per il 1989 e in lire 319,3        ))
(( miliardi a decorrere dal 1990, si provvede per l'anno 1989      ))
(( mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 ))
(( dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo       ))
(( stesso anno, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi,    ))
(( l'accantonamento "Soppressione dei ruoli ad esaurimento         ))
(( previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della      ))
(( Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (a), e disposizioni in        ))
(( materia di pubblico impiego", e, quanto a lire 85 miliardi,     ))
(( l'accantonamento "Riforma della dirigenza", nonche', per il     ))
(( triennio 1990-1992, mediante riduzione dello stanziamento       ))
(( iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al predetto ))
(( capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del       ))
(( tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5   ))
(( miliardi annui, parte dell'accantonamento "Soppressione dei     ))
(( ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del  ))
(( Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (a), e       ))
(( disposizioni in materia di pubblico impiego", e, quanto a lire  ))
(( 314,3 miliardi a decorrere dal 1990, parte dell'accantonamento  ))
(( "Riforma della dirigenza".                                      ))
(( )) 1-bis. (( All'onere derivante dall'applicazione              ))
(( dell'articolo 1                                                 ))
(( con riferimento ai dirigenti degli enti pubblici non economici  ))
(( di cui alla legge 8 marzo 1985, n. 72 (b), ed ai segretari      ))
(( comunali e provinciali, provvedono gli enti interessati         ))
(( nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio. ))        ))
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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             (a)  Il  testo  dell'art.  60  del  D.P.R.  n.  748/1972
          (Disciplina    delle    funzioni     dirigenziali     nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo)
          e' il seguente:
             "Art.   60   (Ricostruzione  dei  ruoli  organici  delle
          carriere direttive). -  I  ruoli  organici  delle  carriere
          direttive,  amministrative  e tecniche, esistenti alla data
          di entrata in vigore del presente decreto  sono  modificati
          come segue, fermo restando quanto stabilito dal titolo I:
              i  posti  previsti  per le qualifiche corrispondenti ai
          parametri di stipendio 772 o 742 sono soppressi;
               le  qualifiche di ispettore generale e di direttore di
          divisione, o equiparate,  sono  conservate  ad  esaurimento
          entro  i limiti di una autonoma nuova dotazione organica da
          determinare con l'osservanza dei seguenti criteri:
                a)  la  dotazione  organica  complessiva  per  le due
          qualifiche ad esaurimento e' stabilita in misura pari  alla
          somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore
          generale, o equiparata, in  attivita'  di  servizio  e  del
          numero  dei  posti di organico previsti per la qualifica di
          direttore di divisione, o equiparata, o se piu' favorevole,
          del  numero degli impiegati con tale qualifica in attivita'
          di servizio, ridotta del numero complessivo  dei  posti  di
          organico  previsti  per  le  corrispondenti  qualifiche  di
          dirigente superiore e di primo dirigente;
                b)  il  numero  dei  posti  delle  due  qualifiche ad
          esaurimento e' stabilito, rispettivamente, in  misura  pari
          alla    meta'    della   dotazione   organica   complessiva
          rideterminata ai sensi della precedente lettera a);
                c)   i   posti   ad  esaurimento  sono  soppressi,  a
          cominciare da quelli previsti per la qualifica di direttore
          di  divisione,  o  equiparate, in ragione di un terzo delle
          future vacanze, dopo il riassorbimento del soprannumero  di
          cui all'art. 65.
             Le  dotazioni  organiche  delle  qualifiche  inferiori a
          primo dirigente, riordinate ai sensi del  titolo  II,  sono
          rideterminate con l'osservanza dei seguenti criteri:
              1)  la  dotazione organica complessiva e' pari a quella
          prevista dalle vigenti  disposizioni,  per  l'intero  ruolo
          organico,  tenuto anche conto delle variazioni apportate in
          conseguenza del riordinamento delle carriere  ex  speciali,
          ridotta  dei posti istituiti con il presente decreto per le
          qualifiche dirigenziali dello stesso ruolo;
              2)  la  dotazione della qualifica di direttore aggiunto
          di divisione, o equiparata, e'  pari  ad  un  quarto  della
          dotazione  organica  complessiva di cui al precedente punto
          1); la dotazione comulativa delle qualifiche  di  direttore
          di sezione e consigliere, o equiparate, e' pari ai restanti
          posti;
              3)  in corrispondenza dei posti ad esaurimento previsti
          dal precedente primo comma per le qualifiche  di  ispettore
          generale  e  di  direttore di divisione, o equiparate, sono
          accantonati altrettanti posti nella qualifica di  direttore
          aggiunto di divisione o equiparata.
             Ai  fini  di quanto previsto all'art. 15 del decreto del
          Presidente della  Repubblica  3  maggio  1957,  n.  686,  i
          dirigenti   precedono  i  funzionari  delle  qualifiche  ad
          esaurimento  di  ispettore  generale  e  di  direttore   di
          divisione, o equiparato".
             (b)   La   legge   n.   72/1985,   di  conversione,  con
          modificazioni,  del  D.L.  n.  2/1985,  reca:  "Adeguamento
          provvisorio  del  trattamento economico dei dirigenti delle
          amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e
          del personale ad essi collegato".