IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista  la  legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni,
concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori
di  cose  per  conto  terzi, la disciplina degli autotrasportatori di
cose e l'istituzione di un  sistema  di  tariffe  a  forcella  per  i
trasporti di merci su strada;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978,
concernente le norme di esecuzione relativo al titolo III della legge
sopracitata;
  Visto  il decreto 18 novembre 1982 concernente l'approvazione delle
tariffe per i trasporti  di  merci  su  strada  per  conto  di  terzi
eseguiti sul territorio nazionale;
  Visto  il  decreto  7  dicembre  1983  con  cui  e' stato approvato
l'adeguamento delle tariffe nella misura del 12 per cento;
  Visto  il  decreto  22  febbraio  1985  con  cui e' stato approvato
l'adeguamento delle tariffe nella misura del 9 per cento;
  Visto  il  decreto  11  marzo  1986  con  cui  e'  stato  approvato
l'adeguamento delle tariffe nella misura del 7,5 per cento;
  Visto  il  decreto  23  aprile  1987  con  cui  e'  stato approvato
l'adeguamento delle tariffe nella misura del 10 per cento;
  Visto  il  decreto  28  ottobre  1988  con  cui  e' stato approvato
l'adeguamento delle tariffe  obbligatorie  nella  misura  del  7  per
cento;
  Visto  il  decreto  28  giugno  1989  con  cui  e'  stato approvato
l'adeguamento delle tariffe  obbligatorie  nella  misura  del  7  per
cento;
  Visto  il  decreto  28  ottobre  1988  recante  modificazioni  alle
disposizioni generali ed alle condizioni  di  applicazione  contenute
nel  decreto  ministeriale  18  novembre  1982  in materia di tariffe
obbligatorie per i trasporti di merci su strada per  conto  di  terzi
eseguiti   nel   territorio  nazionale,  relativamente  ai  contratti
particolari;
  Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1989 recante la proroga dei
termini di cui all'art. 2, primo comma, del decreto  ministeriale  28
ottobre 1988, concernente disposizioni in materia di sconti tariffari
relativamente ai contratti particolari;
  Vista  la  proposta del comitato centrale per l'albo nella riunione
del  29/30  gennaio  1990  concernente  l'adeguamento  delle  tariffe
obbligatorie  a forcella per il trasporto di merci su strada, nonche'
una proroga al 28  febbraio  1991,  delle  disposizioni  relative  ai
contratti  particolari  emanate  con  decreto ministeriale 28 ottobre
1988;
  Espletate  le  procedure previste nell'art. 53 della legge 6 giugno
1974, n. 298;
  Ritenuto  necessario  provvedere ad un adeguamento delle tariffe in
vigore nonche' di una proroga al 28 febbraio 1991, delle disposizioni
relative ai contratti particolari emanate con decreto ministeriale 28
ottobre 1988;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvato  l'adeguamento delle tariffe di cui alle disposizioni
generali  e  condizioni  di  applicazione,  approvato   con   decreto
ministeriale  8  novembre 1982, nella misura del 6 per cento rispetto
alle tariffe in vigore.
  Tale adeguamento e' riferito:
   ai  livelli  di cui all'art. 7 e relativa tabella C delle indicate
disposizioni;
   alle  maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al
primo di cui al prospetto inserito nel  contesto  dell'art.  8  delle
disposizioni medesime;
   alle  tasse  di  soste  del  veicolo  di cui all'art. 5 e relativa
tabella A delle richiamate disposizioni.