Art. 2.
  L'adeguamento  tariffario  di  cui  al  precedente  art.  1  non e'
applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi
di  cui  al  quarto  comma dell'art. 13 delle disposizioni generali e
condizioni di applicazione in allegato  al  decreto  ministeriale  18
novembre 1982.
  Tali contratti sono suscettibili di adeguamenti tariffari a seguito
di analoghi accordi economici conclusi tra le parti interessate.