IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 16 marzo 1988, n. 88, che stabilisce le modalita' sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli; Visto l'accordo interprofessionale, stipulato in data 18 gennaio 1990 per la campagna 1990 per le patate destinate alla trasformazione industriale, volto a garantire un prezzo minimo ai produttori ed un costante approvvigionamento di materia prima alle industrie trasformatrici; Considerata la necessita' di adottare disposizioni interne sul funzionamento dei centri di raccolta e l'avvio del prodotto contrattato alla trasformazione industriale; Considerata la necessita' di adottare disposizioni interne sul funzionamento dei centri di raccolta e l'avvio del prodotto contrattato alla trasformazione industriale; Atteso che occorre provvedere in conformita'; Decreta: Art. 1. L'accordo interprofessionale per la campagna 1990 per le patate destinate alla trasformazione industriale (allegato 1), stipulato in data 18 gennaio 1990 e' approvato. Detto accordo, parte integrante del presente provvedimento, produce i propri effetti dalla citata data del 18 gennaio 1990; pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole basi: 1) un obiettivo di trasformazione pari a 110.000 tonn. di patate; 2) un prezzo minimo fissato secondo le modalita' contrattuali riportate nell'accordo; 3) una contrattazione esclusiva delle imprese di trasformazione industriale con le associazioni di produttori; 4) l'istituzione obbligatoria, da parte delle associazioni di produttori, di centri di raccolta del prodotto destinati alla concentrazione della produzione, al controllo fisico dello stesso ed allo snellimento delle operazioni relative all'avvio alla trasformazione industriale; 5) il pagamento del prodotto da parte delle imprese acquirenti dovra' avvenire mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, e dovra' essere effettuato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal momento della consegna.