Art. 2.
  I   centri  di  raccolta  saranno  gestiti  dalle  associazioni  di
produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si  tratti
di  impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o
cooperative di produttori,  tali  centri  potranno  essere  istituiti
anche all'interno degli stabilimenti.
  I  centri  suddetti  debbono essere forniti di bilico possibilmente
automatico per le operazioni di pesatura ed opportunamente  dislocati
in  modo  da  favorire  al massimo le operazioni di raccolta ed avvio
all'industria del prodotto.
  Le  associazioni  di  produttori pataticoli, chiamate all'esercizio
dei  controlli  nei  centri  di  raccolta,  estenderanno  le  proprie
valutazioni  su  ogni  fatto ed accadimento di cui dovessero venire a
conoscenza. A tal fine, ed in  quanto  conseguibile  della  rilevanza
giuridica  del presente decreto, il presidente dell'associazione ed i
funzionari   e/o   soci   dallo   stesso    delegati,    assumeranno,
nell'attivita'  di  gestione  dei centri stessi, la veste di pubblico
ufficiale.
  Le  associazioni  dei  produttori  devono  notificare  alle regioni
competenti per territorio l'ubicazione dei centri di raccolta  ed  il
giorno di apertura.