Art. 2. I centri di raccolta saranno gestiti dalle associazioni di produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti. I centri suddetti debbono essere forniti di bilico possibilmente automatico per le operazioni di pesatura ed opportunamente dislocati in modo da favorire al massimo le operazioni di raccolta ed avvio all'industria del prodotto. Le associazioni di produttori pataticoli, chiamate all'esercizio dei controlli nei centri di raccolta, estenderanno le proprie valutazioni su ogni fatto ed accadimento di cui dovessero venire a conoscenza. A tal fine, ed in quanto conseguibile della rilevanza giuridica del presente decreto, il presidente dell'associazione ed i funzionari e/o soci dallo stesso delegati, assumeranno, nell'attivita' di gestione dei centri stessi, la veste di pubblico ufficiale. Le associazioni dei produttori devono notificare alle regioni competenti per territorio l'ubicazione dei centri di raccolta ed il giorno di apertura.