Art. 3.
  Per le operazioni relative all'attivita' del centro di raccolta, le
associazioni di produttori dovranno istituire  apposito  registro  di
carico e scarico, riportante in entrata, le indicazioni relative alle
generalita'  del  socio,  le  quantita'  e  varieta'   del   prodotto
conferito;  in  uscita  il  suddetto  registro  deve riportare, oltre
all'indicazione delle quantita', le caratteristiche  qualitative  del
prodotto    conferito,   nonche'   gli   estremi   della   bolla   di
accompagnamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
ottobre 1978, n. 627.
  Le  partite  di patate che sono avviate dai centri di raccolta alle
industrie trasformatrici devono essere inoltre  accompagnate  da  una
distinta, vistata dal rappresentante dell'associazione dei produttori
responsabile del centro  di  raccolta;  redatta  in  triplice  copia,
recante la suddivisione varietale delle patate in questione.
  Delle  tre copie della distinta, una viene trattenuta dal centro di
raccolta mentre le altre  seguono  il  vettore  fino  all'impresa  di
trasformazione.   Di   queste   due  copie  una  rimarra'  agli  atti
dell'impresa, l'altra sara' vistata da un  responsabile  dell'impresa
stessa  e  consegnata  al  vettore  per  la restituzione al centro di
raccolta.