Art. 3. Per le operazioni relative all'attivita' del centro di raccolta, le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di carico e scarico, riportante in entrata, le indicazioni relative alle generalita' del socio, le quantita' e varieta' del prodotto conferito; in uscita il suddetto registro deve riportare, oltre all'indicazione delle quantita', le caratteristiche qualitative del prodotto conferito, nonche' gli estremi della bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Le partite di patate che sono avviate dai centri di raccolta alle industrie trasformatrici devono essere inoltre accompagnate da una distinta, vistata dal rappresentante dell'associazione dei produttori responsabile del centro di raccolta; redatta in triplice copia, recante la suddivisione varietale delle patate in questione. Delle tre copie della distinta, una viene trattenuta dal centro di raccolta mentre le altre seguono il vettore fino all'impresa di trasformazione. Di queste due copie una rimarra' agli atti dell'impresa, l'altra sara' vistata da un responsabile dell'impresa stessa e consegnata al vettore per la restituzione al centro di raccolta.