Art. 4. Al fine di verificare il corretto andamento della contrattazione e della consegna del prodotto alle industrie utilizzatrici, le regioni interessate istituiranno specifici gruppi di accertamento incaricati, almeno a cadenza settimanale - o con maggiore frequenza qualora ritenuto necessario - di esercitare presso le imprese di trasformazione e i centri di raccolta, gli opportuni controlli sul conferimento della materia prima e su ogni altra attivita' connessa alla contrattazione de quo ed alla relativa trasformazione. Allo scopo di favorire l'attivita' di controllo da parte degli organi regionali, le industrie dovranno istituire un apposito registro sul quale saranno registrati i quantitativi di prodotto acquistato nonche' i quantitativi di prodotto finito ottenuto. Le imprese di trasformazione, prima dell'inizio delle operazioni di trasformazione industriale, dovranno inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA ed alle regioni competenti per territorio, una dichiarazione dalla quale risultino i quantitativi trasformati e giacenti dalla precedente campagna di trasformazione. Gli organismi regionali, sulla base di tale dichiarazione, svolgeranno gli opportuni accertamenti di verifica.