Art. 4.
  Al  fine di verificare il corretto andamento della contrattazione e
della consegna del prodotto alle industrie utilizzatrici, le  regioni
interessate istituiranno specifici gruppi di accertamento incaricati,
almeno a cadenza settimanale  -  o  con  maggiore  frequenza  qualora
ritenuto   necessario   -   di   esercitare   presso  le  imprese  di
trasformazione e i centri di raccolta, gli  opportuni  controlli  sul
conferimento  della  materia prima e su ogni altra attivita' connessa
alla contrattazione de quo ed alla relativa trasformazione.
  Allo  scopo  di  favorire  l'attivita'  di controllo da parte degli
organi  regionali,  le  industrie  dovranno  istituire  un   apposito
registro  sul  quale  saranno  registrati  i quantitativi di prodotto
acquistato nonche' i quantitativi di prodotto finito ottenuto.
  Le imprese di trasformazione, prima dell'inizio delle operazioni di
trasformazione   industriale,   dovranno   inviare    al    Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste,  all'Azienda  di  Stato  per gli
interventi nel mercato agricolo - AIMA ed alle regioni competenti per
territorio,  una  dichiarazione  dalla quale risultino i quantitativi
trasformati e giacenti dalla precedente campagna  di  trasformazione.
Gli   organismi   regionali,   sulla   base  di  tale  dichiarazione,
svolgeranno gli opportuni accertamenti di verifica.