Art. 5.
  La  stipula  dei  contratti  avverra'  con il sistema della vendita
diretta e utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante
dell'accordo.
  I  contratti  dovranno essere stipulati entro il 10 marzo 1990 e le
quantita' saranno ripartite tra le associazioni  di  produttori  come
risulta dal prospetto allegato all'accordo.
  Copie dei contratti dovranno essere inviate, a cura delle industrie
acquirenti, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale  tutela  economica  dei  prodotti  agricoli  -  Divisione V,
all'Azienda di Stato per gli interventi nei mercato agricolo -  AIMA,
agli  assessorati  regionali  competenti  per territorio, alle unioni
nazionali dei produttori (UNAPA, APPE) ed alle associazioni nazionali
di  categoria  degli  industriali  di trasformazione, sia privati che
cooperative.
  Copia   delle   bollette   deve  essere  spedita  agli  assessorati
territorialmente competenti per la zona di produzione e per  la  fase
di trasformazione, qualora non coincidenti.
  Le  singole  imprese  di  trasformazione  informeranno almeno dieci
giorni  prima  dell'inizio  della  trasformazione   gli   assessorati
dell'agricoltura competenti per territorio.