Art. 5. La stipula dei contratti avverra' con il sistema della vendita diretta e utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante dell'accordo. I contratti dovranno essere stipulati entro il 10 marzo 1990 e le quantita' saranno ripartite tra le associazioni di produttori come risulta dal prospetto allegato all'accordo. Copie dei contratti dovranno essere inviate, a cura delle industrie acquirenti, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, all'Azienda di Stato per gli interventi nei mercato agricolo - AIMA, agli assessorati regionali competenti per territorio, alle unioni nazionali dei produttori (UNAPA, APPE) ed alle associazioni nazionali di categoria degli industriali di trasformazione, sia privati che cooperative. Copia delle bollette deve essere spedita agli assessorati territorialmente competenti per la zona di produzione e per la fase di trasformazione, qualora non coincidenti. Le singole imprese di trasformazione informeranno almeno dieci giorni prima dell'inizio della trasformazione gli assessorati dell'agricoltura competenti per territorio.