Art. 12. Il presente accordo e' depositato a cura dei contraenti industriali presso il Ministero dell'agricoltura, il Ministero dell'industria e il comitato per la programmazione dell'offerta, nonche' presso gli assessorati all'agricoltura e all'industria delle regioni interessate. I contratti di coltivazione e vendita saranno depositati a cura degli acquirenti, entro quindici giorni dalla stipula, presso gli assessorati all'agricoltura delle regioni interessate, presso il MAF, l'AIMA e le associazioni industriali di categoria. Inoltre saranno inviati all'unione nazionale a cui aderisce l'associazione di produttori venditrice.