(all. 11 - art. 1)
                               Art. 12.
   Il   presente   accordo   e'  depositato  a  cura  dei  contraenti
industriali  presso  il  Ministero  dell'agricoltura,  il   Ministero
dell'industria  e  il  comitato  per  la programmazione dell'offerta,
nonche' presso gli assessorati all'agricoltura e all'industria  delle
regioni interessate.
   I  contratti  di  coltivazione e vendita saranno depositati a cura
degli acquirenti, entro quindici giorni  dalla  stipula,  presso  gli
assessorati all'agricoltura delle regioni interessate, presso il MAF,
l'AIMA e le associazioni industriali di categoria.
   Inoltre  saranno  inviati  all'unione  nazionale  a  cui  aderisce
l'associazione di produttori venditrice.