(all. 12 - art. 1)
                               Art. 11.
   Le  industrie corrisponderanno alle associazioni di produttori con
cui hanno stipulato contratti L. 1,50 al chilogrammo come  assistenza
contrattuale.
   La  suddetta  quota non va portata in detrazione del prezzo minimo
di cui all'art. 3 e dell'integrazione di cui all'art. 4.